Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 08/07/2003 n. 188

q) «autorità preposta al rilascio delle licenze», l'organismo incaricato dallo Stato membro di rilasciare le licenze in campo ferroviario. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è l'organismo nazionale incaricato del rilascio delle licenze alle imprese ferroviarie che hanno sede nel territorio italiano

r) «titolo autorizzatorio», il titolo di cui all'articolo 131, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, rilasciato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su richiesta delle imprese ferroviarie in possesso di licenza, che consente l'espletamento, sulla rete infrastrutturale nazionale, di tutte le tipologie di servizi di trasporto in ambito nazionale ed internazionale, a condizioni di reciprocità qualora si tratti di imprese ferroviarie aventi sede all'estero o loro controllate

s) «servizio di trasporto internazionale», di merci o di passeggeri, il servizio di trasporto nel quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato membro; il treno può essere unito ad altro convoglio e/o anche scomposto e le varie sezioni possono avere origini e destinazioni diverse, purchè tutto il materiale rotabile trainato attraversi almeno una frontiera

t) «orario di servizio», i dati che definiscono tutti i movimenti programmati dei treni e del materiale rotabile sull'infrastruttura in questione durante il suo periodo di validità

u) «traccia oraria», la frazione di capacità dell'infrastruttura ferroviaria necessaria a far viaggiare un convoglio tra due località in un determinato periodo temporale

v) «capacita», la somma delle tracce orarie che costituiscono la potenzialità di utilizzo di determinati segmenti di infrastruttura ferroviaria

z) «servizi regionali», i servizi di trasporto destinati a soddisfare le esigenze in materia di trasporto di una o più regioni. Note all'art. 3: - Per la direttiva 2001/12/CE vedi note alle premesse.

- Il regolamento (CEE) n. 2598/70 è pubblicato in GUCE n. L 278 del 23 dicembre 1970.

- Il regolamento (CEE) n. 1108/70 è pubblicato in GUCE n. L 130 del 15 giugno 1970.

- Per la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e l'art. 131, comma 1, della citata Legge, vedi note alle premesse. Imprese ferroviarie

Art. 4. Principi

1. Le imprese ferroviarie stabilite o che si stabiliranno in Italia devono possedere uno status giuridico indipendente per quanto riguarda la gestione, l'amministrazione, ed il controllo interno in materia amministrativa, economica e contabile. Il patrimonio, il bilancio e la contabilità delle imprese ferroviarie devono essere distinti da quelli dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali.

2. Le imprese ferroviarie applicano gli standard e le norme di sicurezza definiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del gestore dell'infrastruttura, nonchè le disposizioni e le prescrizioni del gestore dell'infrastruttura in materia.

Art. 5. Contabilità e bilancio delle imprese ferroviarie

1. Le imprese ferroviarie rendono pubblico il bilancio annuale.

2. Nel bilancio annuale sono tenute separate le attività connesse con la prestazione di servizi di trasporto merci.

3. Qualora siano erogati fondi per le attività relative alla prestazione di servizi di trasporto per servizio pubblico, essi devono figurare separatamente nella pertinente contabilità e non possono essere trasferiti alle attività relative alla prestazione di altri servizi di trasporto o ad altre attività.

4. Qualora l'impresa ferroviaria svolga attività connesse alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria, nel bilancio sono tenute separate le attività connesse alla prestazione di servizi di trasporto da quelle connesse alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria. Il finanziamento pubblico concesso ad uno di questi due settori di attività non può essere trasferito all'altro. I conti relativi ai due settori di attività sono tenuti in modo da riflettere tale divieto.

1. L'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria è consentito a condizione che ciascuna impresa ferroviaria dimostri

a) il possesso della licenza di cui all'articolo 3, lettera p), che legittima l'espletamento di servizi internazionali di trasporto di merci o di persone per ferrovia, fermo restando che in caso di associazione tutte le imprese ferroviarie associate debbono essere titolari di licenza corrispondente al servizio da prestare.

b) la disponibilità in qualsiasi momento del certificato di sicurezza rilasciato, dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria di cui si richiede l'utilizzo, ai sensi dell'articolo 10

c) l'avvenuta conclusione con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, direttamente o per il tramite dell'associazione internazionale eventualmente costituita con altre imprese ferroviarie, dei necessari accordi amministrativi, tecnici, finanziari, necessari per disciplinare gli aspetti del controllo, della sicurezza e conseguenti all'assegnazione di capacità e alla imposizione dei diritti. Le condizioni degli accordi non devono essere discriminatorie.

2. Le imprese ferroviarie che intendono effettuare tutte o alcune delle tipologie di servizi di trasporto di seguito indicate, devono possedere, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, il titolo autorizzatorio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r)

a) nazionale merci

b) nazionale passeggeri

c) internazionale passeggeri, nella parte di infrastruttura ferroviaria nazionale.

3. In sede di stipulazione degli accordi previsti al comma 1, lettera c), il gestore dell'infrastruttura ferroviaria accerta che l'impresa ferroviaria sia in possesso di una licenza rilasciata dallo Stato italiano o da altro Stato membro dell'Unione europea.

Art. 7. Licenza

1. Possono chiedere il rilascio della licenza di cui all'articolo 3, lettera p), le imprese con sede in Italia che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, che dispongono direttamente, o si impegnano, con la presentazione di un dettagliato piano aziendale, a disporre dal momento dell'inizio dell'attività

a) di materiale rotabile

b) del personale incaricato della guida e dell'accompagnamento dei convogli

c) della copertura assicurativa per la responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta, le altre imprese ferroviarie, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e i terzi.

2. La domanda, presentata su carta legale, deve indicare la tipologia o le tipologie dei servizi che l'impresa intende espletare e deve essere firmata dal rappresentante legale dell'impresa.

3. La licenza è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni complete concernenti i requisiti indicati all'articolo 8, con provvedimento comunicato al soggetto richiedente la licenza. Il rigetto della richiesta deve essere motivato. Del rilascio della licenza è fatta comunicazione alla Commissione europea.

4. La licenza rilasciata ai sensi del comma 3 deve indicare le tipologie del servizi, di sola trazione o di trasporto per ferrovia di merci e/o di persone che l'impresa è legittimata ad espletare.

5. La licenza è valida in tutto il territorio dell'Unione europea.

6. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute, all'atto della presentazione della domanda, al pagamento di un diritto commisurato ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per le procedure di rilascio della licenza. Le modalità del pagamento e l'ammontare del diritto sono determinati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con Decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Art. 8. Requisiti per il rilascio della licenza

1. Le imprese ferroviarie devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e competenza professionale per ottenere il rilascio della licenza.

2. Costituiscono requisiti di onorabilità

a) non essere stati dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione civile, nè essere stati ammessi, nei cinque anni antecedenti la richiesta della licenza, alle procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata

b) non aver riportato sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro la pubblica incolumità, contro la pubblica amministrazione, per i delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e dal titolo VI del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.

c) non aver riportato sentenze di condanna per violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dal diritto previdenziale o dal diritto del lavoro, tra cui gli obblighi derivanti dalla legislazione in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e gli obblighi in materia di legislazione doganale per le società che intendessero effettuare trasporti di merci soggette a procedure doganali

d) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali

e) non sussista alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni

f) non essere stati condannati in via definitiva per gravi violazioni di leggi specifiche relative ai trasporti.

3. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti

a) dai titolari delle imprese individuali

b) da tutti i soci delle società di persone

c) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni

d) dagli amministratori delegati e dai legali rappresentanti per ogni altro tipo di società.

4. Se non si tratta di imprese individuali il requisito di cui al comma 2, lettera

a), deve essere altresì posseduto dall'ente che esercita l'impresa.

5. Costituisce requisito di capacità finanziaria la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni effettivi e potenziali, stabiliti in base a presupposti realistici, per un periodo non inferiore a dodici mesi.

6. Per l'effettuazione dell'esame di capacità finanziaria la richiesta di licenza deve essere corredata da specifiche informazioni e in particolare, dei seguenti elementi

a) risorse finanziarie disponibili, compresi depositi bancari, anticipi concessi in conto corrente, prestiti

b) fondi ed elementi di attivo realizzabile a titolo di garanzia

c) capitale di esercizio

d) costi di esercizio, compresi costi di acquisto e acconti per veicoli, terre ni, edifici, attrezzature e materiale rotabile

e) oneri gravanti sul patrimonio dell'impresa ferroviaria.

7. Per la dimostrazione del possesso del requisito della capacità finanziaria di cui al comma 5 l'impresa presenta una relazione, prodotta da un revisore dei conti o da altro esperto contabile, valutativa delle informazioni richieste sulla base degli elementi indicati al comma 6, nonchè idonea documentazione da parte di una banca o una cassa di risparmio.

8. In materia di competenza professionale, l'impresa ferroviaria garantisce

a) di disporre o di essere in grado di disporre di un'organizzazione gestionale efficiente e di possedere le conoscenze e l'esperienza necessaria per esercitare un controllo operativo ed una supervisione sicuri ed efficaci relativamente ai servizi ferroviari della tipologia specificata nella licenza

b) che il personale responsabile della sicurezza ed in particolare quello addetto alla guida dei convogli sia pienamente qualificato nel proprio campo di attività

c) che il personale, il materiale rotabile e l'organizzazione siano tali da garantire un alto livello di sicurezza per i servizi ferroviari da espletare.

9. Per l'effettuazione dell'esame della competenza professionale la richiesta di licenza deve essere corredata da specifiche informazioni relativamente

a) alla natura e allo stato di manutenzione del materiale rotabile con particolare riguardo alle norme di sicurezza

b) alle qualifiche del personale responsabile della sicurezza, nonchè alle modalità di formazione del personale, fermo restando che il rispetto dei requisiti in materia di qualifiche deve essere provato mediante la presentazione dei corrispondenti documenti giustificativi.

 

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